programma adempimenti unbundling funzionale impegno di riservatezza in materia di accesso alle informazioni commercialmente sen

PROGRAMMA ADEMPIMENTI
UNBUNDLING FUNZIONALE

IMPEGNO di riservatezza in materia di accesso alle informazioni
commercialmente sensibili
Premessa
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LD RETI S.r.l. (di seguito, la “Società”) è la società del Gruppo LGH
che svolge l’attività di distribuzione e misura del gas e dell’energia
elettrica. Tale attività è sottoposta a separazione funzionale e
contabile rispetto alle altre attività svolte dal Gruppo, secondo
quanto stabilito dalla delibera AEEG n. 11/07 e smi, che ha approvato
il Testo integrato sull’unbundling (“Testo Integrato Unbundling” o
“TIU”).
In conformità alla delibera sopra citata, LD RETI S.r.l. ha istituito
il Gestore Indipendente, al quale è affidata la gestione dell’attività
di distribuzione e misura del gas e dell’energia elettrica secondo
criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.
Ai sensi dell’art. 15.2 TIU, il Gestore Indipendente limita l’accesso
alle informazioni commercialmente sensibili connesse all’attività in
regime di separazione funzionale, in particolare da parte di soggetti
che non operano sotto la sua direzione, anche adottando sistemi di
tracciabilità dell’accesso a tali informazioni. A tal fine, l’accesso
alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti
appartenenti alla Società o al Gruppo, ma esterni al Gestore
Indipendente, deve avvenire dietro presentazione di specifiche
richieste, secondo la procedura definita dal Gestore Indipendente nel
rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.
……………….. (“Richiedente”) ha presentato al Gestore Indipendente “Richiesta
di Accesso alle informazioni commercialmente sensibili” in data …….
Il Gestore Indipendente ha sottoposto la suddetta richiesta di accesso
ad attenta valutazione, senza rilevare elementi tali da compromettere
il rispetto dei principi di separazione funzionale; pertanto, il
Gestore Indipendente ha giudicato positivamente la richiesta di
accesso, comunicandolo al Richiedente in data …… mediante mail.
L’autorizzazione definitiva dell’accesso alle informazioni richieste è
subordinata alla sottoscrizione del presente “Impegno di Riservatezza”;
in mancanza di accettazione, l’accesso non sarà ammesso.
Tutto ciò premesso, LD RETI S.r.l. e il Richiedente, di seguito
definiti congiuntamente come le “Parti”,
convengono di stipulare quanto segue
1. Il Richiedente si impegna, per sé e per i suoi dipendenti,
collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima
riservatezza sui dati e sulle informazioni commercialmente sensibili
meglio specificati nella “Richiesta di accesso alle informazioni
commercialmente sensibili” e nel provvedimento di autorizzazione del
Gestore Indipendente.
2. In particolare, il Richiedente si impegna a:
a.
garantire che i dati e le informazioni commercialmente sensibili
cui ha accesso siano utilizzati esclusivamente per le finalità e
motivazioni indicate nella richiesta di accesso ai dati stessi;
b.
garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso
soggetti terzi estranei, per alcun motivo, salvo che in caso di
preventiva autorizzazione scritta del Gestore Indipendente;
c.
garantire che la diffusione delle informazioni all’interno della
sua azienda/unità aziendale sia limitata esclusivamente ai
soggetti coinvolti nell’esecuzione delle attività per le quali le
informazioni commercialmente sensibili risultano effettivamente
necessarie;
d.
comunicare tempestivamente, a richiesta del Gestore Indipendente,
l’elenco del personale che, direttamente o indirettamente, presta
mansioni che comportano l’accesso alle informazioni
commercialmente sensibili fornite;
e.
consentire al Gestore Indipendente di verificare, in qualsiasi
momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e
ispezioni presso la sede/gli uffici del Richiedente, che i dati e
le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del
presente accordo;
f.
distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra
quando non siano più necessari per le finalità e motivazioni
indicate nella richiesta di accesso alle informazioni stesse,
dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Gestore
Indipendente.
3. L’obbligo di riservatezza vincolerà il Richiedente, i suoi
dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, con riferimento
alle informazioni richieste fino a quando le informazioni diventeranno
di dominio pubblico, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia
prescritta per ordine dell’autorità giudiziaria o di altre autorità
competenti. In tal caso, il Richiedente sarà tenuto a darne preventiva
notizia al Gestore Indipendente in modo da evitare o limitare
eventuali pregiudizi all’attività di quest’ultimo.
4. L’obbligo di riservatezza riguarda anche le informazioni
commercialmente sensibili diverse da quelle rispetto alle quali
l’accesso è stato autorizzato, di cui il Richiedente venga
eventualmente a conoscenza, per qualsivoglia motivo, nel corso
dell’accesso. A tal fine, costituiscono “informazioni commercialmente
sensibili” i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi
rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione, secondo
criteri discriminatori, è idonea ad alterare la concorrenza e la
competizione tra gli operatori.
5. In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, il Gestore
Indipendente assegnerà al Richiedente in forma scritta un termine
minimo di 15 (quindici) giorni entro cui cessare la violazione.
Decorso inutilmente il termine comunicato dal Gestore Indipendente, LD
RETI S.r.l. avrà il diritto di agire nei confronti del Richiedente per
ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del
Richiedente, compreso il rimborso degli importi pagati da LD RETI
S.r.l. per eventuali sanzioni irrogate dalle competenti autorità di
vigilanza.
6. In qualsiasi momento, il Gestore Indipendente potrà richiedere al
Richiedente, con un congruo termine di preavviso, la comunicazione di
dati e informazioni relativi al trattamento delle informazioni
commercialmente sensibili rispetto alle quali è stato consentito
l’accesso. Il Richiedente non avrà diritto a nessun corrispettivo per
lo svolgimento di tale attività ed anzi dovrà rispettare le
tempistiche indicate dal Gestore Indipendente nella sua richiesta.
7. Il Gestore Indipendente avrà diritto di effettuare verifiche e
ispezioni presso gli uffici del Richiedente al fine di controllare
che, nell’accesso e trattamento delle informazioni commercialmente
sensibili cui ha avuto accesso, siano rispettati i principi in materia
di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere
condotte dal Gestore Indipendente in qualunque momento, anche
avvalendosi di terzi all’uopo incaricati. Qualora le verifiche
avvengano presso l’azienda/unità aziendale del Richiedente (i), il
Gestore Indipendente dovrà comunicare per iscritto la data
dell’accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e (ii)
l’accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di
apertura degli uffici, vale a dire nel periodo dalle ore 9.00 alle ore
19.00.
8. Il Richiedente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione
affinché il personale incaricato dal Gestore Indipendente possa
espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in
particolare, sarà obbligato:
a.
a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di
accesso e trattamento delle informazioni commercialmente sensibili
cui ha avuto accesso;
b.
ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente
l’accesso ed il trattamento delle informazioni commercialmente
sensibili cui ha avuto accesso; qualora non fosse possibile
esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso
della verifica, il Richiedente dovrà soddisfare le richieste del
Gestore Indipendente, al più tardi, entro 10 (dieci) giorni dalla
conclusione delle operazioni di verifica;
c.
a consentire al Gestore Indipendente di formulare domande al
personale che opera sotto la responsabilità del Richiedente,
incaricato dell’accesso e trattamento delle informazioni
commercialmente sensibili richieste.
9. Qualora il Richiedente (i) non trasmetta i dati e le informazioni
richieste, (ii) non permetta al Gestore Indipendente di espletare le
verifiche e le ispezioni previste nel presente articolo, oppure (iii)
nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche
effettuate evidenzino che il Richiedente non rispetta le regole di
separazione funzionale, il Gestore Indipendente assegnerà al
Richiedente in forma scritta un termine massimo di 15 giorni affinché
egli adempia ai propri obblighi. Decorso inutilmente il termine
comunicato dal Gestore Indipendente, LD RETI S.r.l. potrà agire nei
confronti del Richiedente per ottenere il risarcimento dei danni
subiti a causa dell’inadempimento, compreso il rimborso degli importi
pagati da LD RETI S.r.l. per eventuali sanzioni irrogate dalle
competenti autorità di vigilanza.
10. Qualora una clausola del presente atto sia considerata nulla o
ineseguibile da parte di qualsiasi Ente o Organo, comunque denominato,
tale clausola sarà considerata scindibile dalle altre e sarà
sostituita da una previsione valida ed eseguibile che abbia, quanto
più possibile, lo stesso effetto per ambedue le Parti.
11. Qualsiasi rinuncia o autorizzazione concessa o da concedersi da
una Parte non pregiudicherà né limiterà in alcun modo la possibilità
di un successivo esercizio da parte della stessa dei suoi pieni
diritti ai sensi del presente atto. La mancanza di una delle Parti nel
richiedere l’esecuzione della clausole, condizioni, termini e
previsioni del presente atto non potrà essere considerata come una
rinuncia ad essi o ad una futura osservanza di essi.
12. Il presente “Impegno di Riservatezza” è regolato dalla legge
italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla validità ed
esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro
di Lodi.
, lì / /
IL GESTORE INDIPENDENTE
(Emilio Villani)
Per accettazione
Lodi, / /
_______________
Il Richiedente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 c.c., di accettare espressamente il contenuto dei seguenti
articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.
Per accettazione
Lodi, / /
________________
4
AL021a

  • Partial Trisomy 4q and Monosomy 5p Inherited From a
  • (ENTER DATE) (ENTER TIME) (ENTER PLACE) (ENTER DRESSTHEME) (ENTER
  • WEEK 8 STUDIO 8A AQ1 NITRATE SEE TABLE
  • UNEPPOPSCOP435 SC UNEPPOPSCOP435 CONVENTION DE STOCKHOLM SUR LES POLLUANTS
  • 4 ABB BAIT AWAY GUIDANCE AMERICAN BURYING BEETLE NICROPHORUS
  • DADINAMICA ASIST 3A 3DARRAY 3DO 3DORBITA 3C 3DCARA 3P
  • AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE RECIBOS APELLIDOS Y
  • THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS PAUL H NITZE SCHOOL OF
  • SELBY DISTRICT LOCAL DEVELOPMENT FRAMEWORK DRAFT DEVELOPER CONTRIBUTIONS SUPPLEMENTARY
  • PRACTICE EXAM B ANSWERS – 10306 1 WHAT ARE
  • LEY DE ACOSO SEXUAL PROVINCIA DE SANTA FE LA
  • ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNOTACEN T (01) 511 00 42 ROCENSKA
  • ELEANOR BUCKLEY UCC (DISTRICT OF COLUMBIA) – NOTHING FOUND
  • SELBY DISTRICT CORE STRATEGY EXAMINATION EXAMINATION HEARINGS AGENDA TUESDAY
  • FORMULARIO VS 3 REVDICIEMBRE2011 GOBIERNO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO
  • ANEXO I SERVIZO DE PATRIMONIO INVENTARIO E XESTIÓN ECONÓMICA
  • ANSPRECHPARTNER KREIS NORDFRIESLAND FRAU CLAUSEN 04841 67 262
  • Patrick an Introduction to Medicinal Chemistry 3e Chapter 04
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  • Seguridad de Procesos Industriales a Través de la Automatización
  • RESIDENT RECRUITMENT – ELIGIBILITY & SELECTION GME 239 PAGE
  • ARTICLE I NAME SECTION 1 THIS NONUNION NONPROFIT ORGANIZATION
  • Warstwa Ścieralna – Wierzchnia Warstwa Konstrukcji Nawierzchni Poddana Bezpośredniemu
  • SELBY DISTRICT COUNCIL FORWARD PLAN INCORPORATING THE PRIVATE EXECUTIVE
  • SELBY DISTRICT COUNCIL GAMBLING ACT 2005 RESPONSIBLE AUTHORITY ADDRESSES
  • A4817 PAGE 3 F A4817 ORIGINAL ANGLAIS DATE
  • REZULTATI OPĆINSKOG TAKMIČENJA IZ FIZIKE VII RAZREDI RB IME
  • I SIMPLES 2 1º ENCONTRAR EL VERBO 4 2º
  • CALCULUS 1 NAME WKST – TANGENT LINE SLOPE
  • ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA CALMAGRO