agenzia delle entrate risoluzione n. 11/e del 13 febbraio 2013 oggetto: consulenza giuridica – uffici dell’amministrazione finanziaria -

Agenzia delle Entrate
RISOLUZIONE n. 11/E del 13 febbraio 2013
OGGETTO: Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione
finanziaria - Allegati alla dichiarazione di successione - art. 30 del
D.Lgs. n. 346 del 1990 - Estratti catastali relativi agli immobili
Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in ordine
alla documentazione da allegare alla dichiarazione di successione, ai
sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
In particolare, si chiede il parere della scrivente in ordine
all’attualità dell’obbligo previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera
e), del D.Lgs. n. 346 del 1990, di allegare gli “estratti catastali”
alla dichiarazione di successione e, in caso affermativo, alla
possibilità per il contribuente di presentare le visure catastali
degli immobili caduti in successione in luogo delle certificazioni
catastali.
La summenzionata disposizione prevede l’allegazione alla dichiarazione
di successione degli “estratti catastali” al fine di consentire
l’esatta identificazione degli immobili dichiarati per il successivo
espletamento delle formalità di competenza degli uffici.
Al fine di addivenire ad una soluzione della questione interpretativa
sottoposta all’attenzione della scrivente appare necessario richiamare
le disposizioni normative applicabili in tema di semplificazione dei
procedimenti amministrativi e quelle recentemente introdotte volte a
realizzare la completa decertificazione nei rapporti tra pubblica
amministrazione e privati.
Con particolare riguardo al rapporto fisco-contribuente, l’articolo 6
dello Statuto del Contribuente prevede che l’Amministrazione
finanziaria deve garantire l’assolvimento dell’obbligazione tributaria
con il minor aggravio possibile per il contribuente. Infatti, in tema
di semplificazione, il comma 3 del citato articolo 6 dispone che “L'amministrazione
finanziaria assume iniziative volte a garantire (…) che il
contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.”. Al
fine di facilitare gli adempimenti imposti al contribuente, il
successivo comma 4 sancisce il divieto di chiedere, in ogni caso, “documenti
e informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di
altre amministrazioni pubbliche”, acquisibili ai sensi dell’articolo
18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’articolo 43, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha sancito per tutte le
amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi il divieto
di chiedere al cittadino la produzione di atti o certificati,
prevedendo l’acquisizione diretta, presso le amministrazioni
certificanti, delle informazioni relative a stati, qualità personali e
fatti che possono essere comprovate da dichiarazioni sostitutive
ovvero l’accettazione, qualora ne ricorrano le condizioni, di
autocertificazioni.
L’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha riformulato come
segue l’articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000: “Le
amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti
ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati ed i
documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni,
previa indicazione, da parte dell’interessato degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
dall’interessato”.
Con tale ultima modifica si è esteso l’obbligo dell’acquisizione
d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente non solo delle
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti
autocertificabili, ma anche di “tutti i dati ed i documenti che siano
in possesso delle pubbliche amministrazioni”.
Con precipuo riguardo ai certificati ipotecari e catastali rilasciati
dall’Agenzia del territorio (oggi incorporata nell’Agenzia delle
entrate a norma dell’art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012),
l’articolo 29, comma 9, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, ha
differito l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40,
commi 1 e 2, e 43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, al 30 giugno 2012.
Più recentemente, il comma 5 dell’articolo 6 del D.L. 2 marzo 2012, n.
16, ha previsto che “le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del
predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da
produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di
formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio”.
In merito alla ratio di tale deroga alle disposizioni applicabili in
tema di semplificazione della documentazione amministrativa per le
certificazioni rilasciate dagli uffici dell’Agenzia del territorio, la
relazione illustrativa alla disposizione sopra riportata ha chiarito
che, “trattandosi di certificazioni che non attestano in via diretta
stati, fatti o qualità personali, le stesse non possono essere
sostituite da una dichiarazione di parte e pertanto necessitano di
apposita disciplina.”.
Ciò premesso, in base alle disposizioni attualmente in vigore, si
ritiene che per i certificati ipotecari o catastali non trovi
applicazione l’obbligo di non accettare o richiedere certificati da
parte delle pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici
servizi, stabilito dai commi 1 e 2 dell’articolo 40 del D.P.R. n. 445
del 2000, trattandosi di certificati che non attestano in via diretta
stati, fatti o qualità personali e che non possono essere sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
Tuttavia, a decorrere dal 30 giugno 2012, si ritiene sussistere, anche
per i dati attestati dai certificati catastali, l’obbligo previsto dal
comma 1 dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, in virtù del
quale le pubbliche amministrazioni sono tenute all’acquisizione
d’ufficio di “tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte
dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti (…)”.
Da ultimo, la legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito con
modificazioni il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il
comma 5-bis all’articolo 6 che stabilisce “Le Agenzie fiscali e gli
agenti della riscossione (…) per l’espletamento dei compiti
istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione
da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati
ipotecaria e catastale e dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite
dall’Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro
fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.”.
Alla luce delle disposizioni soprarichiamate ed in considerazione
della possibilità per gli uffici dell’Agenzia delle entrate che
ricevono le dichiarazioni di successione di accedere, mediante il
Sistema Informatico, all'applicazione “SISTER”, che consente il
servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati
presenti negli archivi catastali (nonché dell’avvenuta incorporazione
dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate stabilita
dell’art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012), si ritiene che i
dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di
successione debbano essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle
entrate e che i contribuenti non siano più tenuti ad allegare alla
dichiarazione di successione gli “estratti catastali” come previsto
dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 346 del 1990.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente
osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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