3 il direttore generale della direzione famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale visto: la legge regionale
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Il Direttore Generale della Direzione
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale
VISTO:
la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario”;
la legge regionale 14 febbraio 2008 , n. 1 “Testo unico delle leggi
regionali;
VISTA la deliberazione n° IX/27 del 18 maggio 2010 “Presa d’atto della
comunicazione del presidente in ordine al programma di governo per la
IX legislatura”;
VISTO il piano regionale di sviluppo, approvato con delibera di
consiglio regionale n. IX/56 del 28 settembre 2010;
VISTO il piano socio sanitario regionale approvato con delibera del
consiglio regionale n. IX/88 del 17 novembre 2010;
PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/1353
del 25/02/2011 avente ad oggetto “Linee guida per la semplificazione
amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore
nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità” è stato
istituito l’’Organismo tecnico di monitoraggio e valutazione delle
collaborazioni”, demandando a successivi provvedimenti del Direttore
Generale della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e
Solidarietà Sociale la determinazione della composizione, del
funzionamento di tale Organismo nonché delle modalità di restituzione
ai tavoli di consultazione regionale, istituiti ai sensi della LR
3/08, dei risultati e delle valutazioni effettuate;
VISTO l’art. 9, comma 1, della l.r. 30 dicembre 1999 n. 30, come
modificato dall’art. 1, comma 2, della l.r. 2 febbraio 2001 n. 3;
VISTA la legge regionale n. 20/2009 e i provvedimenti organizzativi
della IX legislatura;
RITENUTO di dover determinare la modalità di funzionamento,
composizione dell’”Organismo tecnico di monitoraggio e valutazione
delle collaborazioni” nonché le modalità di restituzione ai tavoli di
consultazione regionale,
per le motivazioni di cui in premessa, con il presente atto
DECRETA
1.
di approvare il documento Allegato 1) avente ad oggetto “Modalità
di funzionamento dell’”Organismo tecnico di monitoraggio e
valutazione delle collaborazioni” istituito con DGR 1353/2011”,
parte integrante e sostanziale del presente atto.
All. 1 a DDG n………del…..
Modalità di funzionamento
dell’”Organismo tecnico di monitoraggio e valutazione delle
collaborazioni” istituito con DGR 1353/2011”
Art. 1
Organismo tecnico di monitoraggio e valutazione delle collaborazioni
E’ costituito presso la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione,
Integrazione e Solidarietà sociale l’”Organismo tecnico di
monitoraggio e valutazione delle collaborazioni”, d’ora in poi
denominato “Organismo Tecnico”, con caratteristiche di indipendenza e
autorevolezza, quale organo di supporto per la valutazione sulla
efficacia e convenienza economica delle collaborazioni di partnership
pubblico-privati non profit, al fine di sostenere iniziative capaci di
produrre un reale miglioramento nella qualità dei servizi ed un
migliore utilizzo delle risorse pubbliche disponibili.
Art. 2
Funzioni
1.
Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1,
all’Organismo Tecnico competono le seguenti funzioni :
*
verifica, monitoraggio e valutazione di servizi avviati
nell’ambito delle collaborazioni di partnership pubblico-privati
non profit;
*
promozione e accompagnamento percorsi sperimentali di valutazione
dell’efficacia dei risultati conseguiti;
*
individuazione, mediante una relazione da inviare alla Direzione
Generale di competenza, delle collaborazioni meritevoli di essere
tradotte in nuovi modelli gestionali e unità di offerta da
proporre su tutto il territorio lombardo come buone prassi;
*
assicura il raccordo con i Tavoli di consultazione dei regionale
attraverso incontri almeno semestrali, per la rappresentazione :
*
delle collaborazioni oggetto di verifica, monitoraggio e
valutazione
*
dell’attività di accompagnamento nei percorsi sperimentali di
valutazione dell’efficacia dei risultati conseguiti
*
delle collaborazioni meritevoli di essere tradotte in BEST
PRACTICE.
2.
L’Organismo Tecnico, in particolare, nell’ambito della attività di
valutazione di cui al comma 1, dovrà tener conto dell’impatto e
dei risultati che le sperimentazioni avranno in ambito locale o
regionale, in termini di risposte ai bisogni della persona e della
famiglia e di innovazione delle tecniche e dei modelli gestionali
adottati.
3.
Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 comportano l’espletamento delle
seguenti attività:
*
ricognizione delle collaborazioni in atto fra le Pubbliche
Amministrazioni e i privati non profit con particolare riferimento
alle Aziende Sanitarie Locali, Comuni, Province e Regione;
*
elaborazione in collaborazione con la DG Famiglia, Conciliazione,
Integrazione e Solidarietà sociale un DATA BASE nel quale
raccogliere in modo organizzato ed ordinato le più rilevanti
informazioni e i dati inerenti alle collaborazioni avviate anche
attraverso un apposito questionario approvato dalla DG Famiglia,
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale;
*
definizione ed implementazione di un sistema di indicatori
razionali misurabili relativi sia ad aspetti economico-finanziari
sia ad aspetti sociali, sociosanitari e gestionali riguardanti le
attività svolte, volti a consentire un concreto e costante
monitoraggio sistematico del grado di raggiungimento degli
obiettivi delle collaborazioni;
*
supporto tecnico nei percorsi sperimentali per l’individuazione
dei metodi e degli strumenti di valutazione dell’efficacia dei
risultati conseguiti;.
*
tramite una visione polivalente dei diversi aspetti e criticità
che possono caratterizzare le collaborazioni
(economico-finanziari, qualità, giuridici, sanitari, etc.),
proposta di possibili soluzioni e percorsi di miglioramento;
*
valutazione sulla base degli indicatori individuati l’efficacia e
la convenienza economica delle collaborazioni avviate
*
valutazione sistematicamente ed in tutti i suoi aspetti le
collaborazioni per verificarne il grado di raggiungimento degli
obiettivi e la loro coerenza con le attese del progetto e le
finalità istituzionali;
*
verifica l’effettivo miglioramento della qualità dei servizi a
livello locale;
*
individuazione delle collaborazioni che hanno dato buon esito
meritevoli di essere tradotte in nuovi modelli gestionali e unità
di offerta da proporre su tutto il territorio lombardo ed e le
collaborazioni che hanno avuto un esito negativo per le quali
occorre prevedere alla chiusura e/o mancato rinnovo;
*
predisposizione per la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione,
Integrazione e Solidarietà sociale di una relazione annuale
sull’esito dell’attività svolta.
Art. 3
Composizione dell’Organismo Tecnico e funzionamento
L’Organismo Tecnico è composto da 5 membri, di cui:
*
uno designato dal Terzo Settore, tramite il Tavolo permanente dei
soggetti del Terzo Settore istituito ai sensi della l.r. 3/2008;
*
uno designato dai Sindacati tramite il relativo Tavolo di
consultazione istituito ai sensi della l.r. 3/2008;
*
uno designato dall’ANCI, tramite il relativo Tavolo di
consultazione istituito ai sensi della l.r. 3/2008;
*
due nominati dalla Regione Lombardia di cui:
a.
uno appartenente al mondo accademico lombardo
b.
uno appartenente alla Unità Organizzativa competente per materia
I componenti, nominati con successivo provvedimento del Dirigente di
Unità Organizzativa della DG Famiglia, Integrazione, Conciliazione e
Solidarietà sociale, dovranno essere scelti fra studiosi/esperti
dotati di competenza e imparzialità in possesso di documentata e
comprovata professionalità ed esperienza pluriennale di carattere
economico-finanziario e gestionale nella progettazione e sviluppo di
efficaci interventi di politica sociale sia su scala locale sia su
dimensioni territoriali più ampie; nell’analisi, programmazione, avvio
e implementazione e valutazione degli interventi sociali; nello studio
e realizzazione di metodi e tecniche di progettazione per il
perseguimento di strategie di cambiamento e di risposta ai bisogni
specifici del territorio.
L’Organismo Tecnico per l’espletamento operativo delle attività di cui
al comma 3, art. 2 si avvale della struttura competente della DG
Famiglia, Integrazione, Conciliazione e Solidarietà sociale.
L’Organismo Tecnico si riunisce almeno una volta al mese presso la
sede della DG Famiglia, Integrazione, Conciliazione e Solidarietà
sociale, previa calendarizzazione dei lavori.
Il funzionamento dell’Organismo Tecnico non comporta oneri aggiuntivi
per la Regione