condizioni quadro per la fornitura delle prestazioni e consenso dell’utente per favorire un rapporto chiaro fra il nostro servizio e


Condizioni quadro per la fornitura delle prestazioni e consenso
dell’utente
Per favorire un rapporto chiaro fra il nostro Servizio e l’Utenza,
elenchiamo di seguito alcuni aspetti importanti:
1.
Registrazione delle prestazioni e fatturazione
*
Le prestazioni effettuate dagli operatori del Servizio vengono
registrate tramite formulario (M-AMM-03) e verranno sottoposti
al utente e/rappresentante legale per firmare.
*
i dati registrati verranno usati per la fatturazione;
*
le prestazioni sanitarie verranno fatturate direttamente alla
cassa malati secondo la convenzione con santésuisse;
*
gli interventi di aiuto domiciliare che non rientrano nelle
prestazioni di base previste dalla Legge sull’Assicurazione
Malattia (LAMal) verranno fatturate direttamente all’utente;
*
con la firma del presente documento l’utente riconosce quanto
precede e si impegna a saldare le fatture entro i termini di
scadenza.
2.
Presenza dell’utente
Durante l’intervento dell’operatore del Servizio è richiesta la
presenza dei genitori e/o rappresentante legale.
3.
Assenza non pianificata dell’utente
In caso di improvvisa assenza (ricovero in ospedale, visite mediche
urgenti, ecc.) l’utente, o chi per esso, deve avvisare tempestivamente
il Servizio.
Nel caso di assenze prevedibili che non sono state notificate min. 48
ore prima al Servizio verrà emessa una fattura per le prestazioni
programmate; ciò anche se l’operatore non ha potuto eseguire
l’intervento.
4.
Interruzione degli interventi
Sia il paziente, i genitori e/o rappresentante legale, sia il servizio
possono decidere di sospendere gli interventi con un preavviso scritto
di 14 giorni.
5.
Trasporti
Di regola, il personale del Servizio non è autorizzato al trasporto
degli utenti per necessità personali (visite mediche, …). Eventuali
eccezioni sono valutate e soggette ad autorizzazione da parte della
Direzione del Servizio.
6.
Fatturazione prestazioni sanitarie
La cassa malati assume i costi per le prestazioni per le cure a
domicilio(art7 OPre). Le prestazioni sanitarie verranno fatturate una
volta al mese direttamente alla vostra cassa malati, il cliente
partecipa con il 10%di franchigia e riceverà mensilmente una copia
della fattura.
7.
Fatturazione di prestazioni specifiche e materiale
Il Servizio è autorizzato a fatturare, in aggiunta al costo orario
base, prestazioni specifiche, segnatamente l’indennità chilometrica in
caso di commissioni e accompagnamento, la consegna di prelievi e
medicamenti e la fornitura di materiale sanitario non fatturabile alla
cassa malati.
8.
Tariffa oraria L’ammontare della tariffa oraria si basa al
tariffario cantonale e viene suddiviso sulle 3 diverse
prestazioni:
Valutazione e consulenza Fr. 79.80/h
La categoria “Valutazione e consulenza” comprende:consulenza e
assistenza di qualsiasi tipo, assistenza di familiari. Istruzioni per
l’utilizzo di apparecchiature e mezzi ausiliari. Istruzioni per lo
svolgimento di piccoli interventi, ad esempio iniettare da soli
l’insulina, assistenza alla salute, ecc.
Esami e cure Fr. 65.40/h
La categoria “Esami e cure” include: la somministrazione di
medicinali, medicazioni di ferite, misurazione dello zucchero nel
sangue e nelle urine, ogni tipologia di iniezioni, somministrazione di
ossigeno, ecc. La differenziazione tra assistenza di base semplice e
complessa viene specificata nella dichiarazione di necessità dal
personale infermieristico del nostro servizio.
Assistenza di base (semplice e complessa) Fr. 54.60/h
La categoria “Assistenza di base”comprende: aiuto nella cura del
corpo, aiuto per vestirsi e svestirsi, aiuto nel mangiare e bere,
assistenza nel coricarsi, sistemazione nel letto, mobilizzazione,
fasciatura delle gambe, mettere e togliere le calze elastiche,
profilassi contro le conseguenze del decubito, assistenza durante la
pulizia in doccia o vasca. ecc.
Assistenza per bambini non residenti in Ticino Fr. 113.20/h
La categoria “ Assistenza per bambini in vacanze non residenti in
Ticino, comprende valutazione e consulenza, esami e cure, e assistenza
di base.
Differenza tra CM o tariffa AI, dovrà essere pagata dai genitori.
9.
Danni
Gli operatori del Servizio non sono responsabili di eventuali danni o
rotture di apparecchi, biancheria e suppellettili dovuti all’usura o
già difettosi.
10.
Tessera di riconoscimento
Ogni dipendente dispone di una tessera di riconoscimento per essere
identificato come nostro collaboratore. Diffidate da chi non è in
grado di presentarla. In caso di dubbio contattate la nostra
amministrazione.
11.
Strumento di valutazione
Il Servizio è tenuto a definire gli interventi sulla base di uno
strumento di valutazione dei bisogni (art. 8 OPre), Questo strumento è
di supporto ai nostri operatori per individuare i problemi e per
trovare le migliori risposte agli stessi. Inoltre facilita la
collaborazione con gli altri attori sociosanitari.
12.
Procedura di reclamo
Eventuali reclami, suggerimenti o osservazioni sono da inoltrare alla
direttrice sanitaria del Servizio.
Qualora l’utente e/o rappresentante legale avesse lessi i suoi
diritti, sanciti dalla legge sanitaria, può rivolgersi per iscritto
alla commissione di vigilanza sanitaria, via Orico, 6500 Bellinzona.
13.
Segreto professionale e protezione dei dati
I dati riguardanti la sua salute sottostanno al segreto professionale
(art. 321 Codice penale, 20 LSan) e alla legislazione sulla protezione
dei dati. La LACD attribuisce al Servizio un ruolo di coordinamento
dei vari attori sociosanitari che intervengono nella gestione di un
caso (art. 11). Con la firma posta in calce il genitore e/o
rappresentante legale e/o svincola il servizio dal segreto
professionale nei confronti del servizio, limitatamente alle
informazioni necessarie per assicurare la cura e il coordinamento.
14.
Autorizzazione a visualizzare la cartella sanitaria da parte
dell’assicurazione malattia
In base all’art. 32 LAMal, gli assicuratori malattia sono tenuti a
vigilare sull’efficacia, l’adeguatezza e l’economicità delle cure. Per
espletare questo compito possono chiederci di analizzare le cartelle
sanitarie dei loro assicurati, limitatamente agli interventi forniti
dal nostro servizio e per i quali versano delle prestazioni.
Conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati, le
chiediamo l’autorizzazione a sottoporre al medico di fiducia e/o
personale infermieristico delegato dell’assicurazione malattia e al
ufficio del medico cantonale la documentazione necessaria.
L’utente e/o rappresentante legale ha il diritto di visionare la
cartella sanitaria in ogni momento e di ottenerne una copia su
richiesta scritta al direttore sanitario.
 Autorizzo anche in mia/nostra assenza l’intervento dell’operatore
del Servizio.
 Autorizzo conservare parte della cartella clinica a domicilio,
l’utente e/o rappresentante legale è responsabile della conservazione
della cartella
 SI, autorizzo SPIPED, a sottoporre ai rappresentanti della mia
assicurazione malattia e/o al ufficio del medico cantonale i dati
della mia cartella sanitaria, limitatamente a quelli necessari per
raggiungere gli scopi sopra elencati.
 NO, non autorizzo SPIPED a sottoporre ai rappresentanti della mia
assicurazione malattia i dati della mia cartella sanitaria. Rendiamo
attenti in caso di negata possibilità, l’assicurazione malattia può
sospendere i pagamenti.
15.
Qualità delle cure erogate
Nell’ambito della valutazione delle sue attività dal profilo
sociosanitario ed economico (art. 9 cpv. 1 lett. l Legge
sull’assistenza e cura a domicilio), lo SPIPED Ticino è soggetto a
verifiche periodiche della qualità delle cure erogate e del grado di
soddisfazione dell’utenza. Queste verifiche sono eseguite
principalmente sulla base delle valutazioni fornite dall’utenza. Al
fine di garantire la qualità e l’indipendenza delle verifiche, il
Cantone può demandarne l’esecuzione ad enti esterni (ad esempio la
SUPSI), previa conclusione di una convenzione sulla protezione dei
dati personali (art. 16 Legge protezione dei dati personali). La
convenzione prevede, fra l’altro, la garanzia dell’anonimità dei
risultati della ricerca (art. 15 Legge protezione dei dati personali).
Il mandato esterno presuppone la trasmissione dei dati personali degli
utenti (nome, cognome, indirizzo) all’ente esterno. La trasmissione di
dati personali del settore sociosanitario a terzi presuppone lo
svincolo dal segreto professionale per ogni mandato (combinati art.
20, 54 cpv. 1 lett. b Legge sanitaria e art. 321 Codice penale).
 SI, autorizzo SPIPED a trasmettere il mio nome, cognome e indirizzo
a enti esterni designati dal Cantone per l’esecuzione delle verifiche
della qualità delle cure erogate e del grado di soddisfazione
dell’utenza;
 NO, non autorizzo SPIPED a trasmettere il mio nome, cognome e
indirizzo a enti esterni designati dal Cantone per l’esecuzione delle
verifiche della qualità delle cure erogate e del grado di
soddisfazione dell’utenza;
 Altro
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Limiti durata presa a carico delle cure
_____________________________________________________
Nuova valutazione
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
L’infermiera responsabile del servizio rimane volentieri a
disposizione per eventuali domande.
SPIPED Ticino
Servizio di cure a domicilio per i bambini in Ticino Direttrice
Sanitaria
Maria Lago
La/il sottoscritta/o dichiara di aver preso atto di quanto precede e
accetta le condizioni succitate.
Cognome e nome dell’Utente: …………..………………………………………..………………………..
Rappresentante legale (se diverso dall’utente):
………………………………………………………………………………………………………………..
Luogo e data ………….……………………….… Firma: ……………………………………………
(dell’utente o del suo rappresentante legale)
SPIPED/M-AMM-007D Data di emissione:16.04.2010 Redatto da: DS
Modificato il 07.09.2017 Approvato da: DS
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